Origini d’Europa/5 – Laicità liberale

martedì, 17 Febbraio, 2015
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Laicità liberale

[…] Lunga e complessa è la storia dell’idea di Stato laico. Qui ci limitiamo a ricordarne la prima, sistematica delineazione, che si deve a John Locke, il filosofo del liberalismo classico e il teorico di quella «Gloriosa rivoluzione» che, con un secolo di anticipo rispetto alla Rivoluzione francese, ha prodotto in Inghilterra la prima monarchia costituzionale della storia.

[…] Mentre dello Stato fanno parte indistintamente tutti i cittadini che risiedono nel territorio in cui esso esercita la sua sovranità, l’appartenenza a una chiesa dipende in modo esclusivo da una adesione assolutamente libera. «Nessuno, per nascita» afferma Locke nella sua celebre Epistola sulla tolleranza (1689) «è membro d’una chiesa» perché in tal caso, assurdamente, la religione dei padri verrebbe trasmessa ai figli per diritto ereditario; ciascuno sceglie autonomamente di entrare a far parte di quella comunità ecclesiastica «in cui ritiene di aver trovato la professione di fede e la forma di culto che a Dio veramente siano ben accette», continuando a essere «sempre tanto libero d’uscirne quanto era stato libero d’entrarvi».

Le chiese vengono così a distinguersi nettamente dallo Stato e presentano i tratti di «un’associazione libera e volontaria» di credenti legati da un patto consensualmente sottoscritto; sono pertanto delle «società private » , che lo Stato ha il dovere di tutelare in egual modo senza che nessuna goda di particolari privilegi, ma che non possono pretendere di sostituirsi a esso o di condizionarne l’azione. La sfera spirituale della «cura delle anime», di competenza delle chiese, si separa da quella politica del potere del magistrato, che deve fare osservare il rispetto delle leggi anche mediante l’uso della forza, ma non può esercitare alcun tipo di coercizione in materia religiosa, imponendo «articoli di fede, o dogmi, o forme di culto», dal momento che «nessuno potrebbe, anche volendo, conformare la sua fede ai comandi di un altro».

Lo Stato deve attenersi al suo statuto di laicità e mantenersi rigorosamente neutrale nei confronti delle diverse confessioni religiose, e le chiese, dal canto loro , hanno il diritto di scegliere liberamente la loro forma organizzativa, ma non hanno giurisdizione sul piano politico né possibilità di ingerenza nelle istituzioni pubbliche.

[…]Lo Stato altro non è se non «un’associazione di uomini, costituita solo in vista del mantenimento e progresso dei loro interessi civili», vale a dire «la vita, la libertà, l’integrità e immunità del corpo, e il possesso degli oggetti materiali»; il suo specifico compito istituzionale è quello di assicurare la stabilità della convivenza civile e di garantire i diritti innati e inviolabili dei cittadini. (1)

(1) ELENA BEIN RICCO Laicità e democrazia (http://www.claudiana.it/pdf/88-7016-529-saggio.pdf)

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