Ddl Zan: anziché azzuffarci, proviamo a capirci qualche cosa

domenica, 9 Maggio, 2021
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CHE COSA È? È un Disegno di Legge il cui titolo completo è Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità. Approvato alla Camera nel novembre del 2020, il DDL è composto da dieci articoli e si trova ora alla Commissione Giustizia del Senato. Si chiama così perché porta il nome del suo relatore alla Camera dei Deputati, Alessandro Zan. Noto per aver promosso ed ottenuto il primo registro anagrafico italiano delle coppie di fatto aperto anche alle coppie omosessuali, Zan è stato assessore all’ambiente, al lavoro e alla cooperazione internazionale del Comune di Padova e candidato ed eletto alle elezioni politiche italiane del 2013 ed eletto alla Camera dei deputati nelle liste di Sinistra Ecologia Libertà. L’anno successivo ha abbandonato SEL per aderire al Partito Democratico. Alle elezioni politiche del 2018 è stato rieletto alla Camera dei deputati nel collegio plurinominale di Padova, come capolista dello stesso partito.

CHE COSA CONTIENE? Per prima cosa, alcune definizioni:

a) per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico;
b) per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso;
c) per orientamento sessuale si intende l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi;
d) per identità di genere si intende l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione.

Oltre alle definizioni di cui sopra, il DDL contiene modifiche a due articoli del Codice Penale e un ampliamento del campo applicativo della cosiddetta legge Mancino, dal nome dell’e Ministro dell’Interno Nicola Mancino, il principale strumento legislativo dell’ordinamento italiano per punire i crimini d’odio e dell’incitamento all’odio. Gli articoli 2 e 3 del DDL modificano i delitti previsti dagli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale che definiscono i reati introdotti dalla legge Mancino, aggiungendo alle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi gli atti discriminatori fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità.

Infine, prevede una serie di azioni per prevenire tali discriminazioni, come l’istituzione, il 17 maggio, della giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia «al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione nonché di contra­stare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere, in attuazione dei princìpi di eguaglianza e di pari dignità so­ciale sanciti dalla Costituzione». Si dice inoltre che le scuole provvederanno alle attività di prevenzione e contrasto e che l’ISTAT dovrà fare delle indagini con cadenza almeno triennale su questo tipo di discriminazioni e violenze «al fine di verificare l’applicazione della riforma e implementare le politiche di contrasto».

QUALI SANZIONI PREVEDE? La reclusione fino a 18 mesi o una multa fino a 6.000 euro per chi commette atti di discriminazione fondati “sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere o sulla disabilità”. Inoltre, il carcere da 6 mesi a 4 anni per chi istiga a commettere o commette violenza per gli stessi motivi; la reclusione da 6 mesi a 4 anni per chi partecipa o aiuta organizzazioni aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per gli stessi motivi. Per qualsiasi reato commesso per le finalità di discriminazione o di odio la pena viene aumentata fino alla metà. Il condannato può ottenere la sospensione condizionale della pena se presta un lavoro in favore delle associazioni di tutela delle vittime dei reati.

ALCUNE RIFLESSIONI PACATE FAVOREVOLI, CONTRARIE, PERPLESSE

(elenco integrabile)

Ddl Zan e Ddl Ronzulli-Salvini: le differenze fra le proposte di legge contro l’omofobia, Corriere della sera, 20 maggio, 2021

Cosa c’è e cosa non c’è nel ddl Zan, il Post, 6 maggio 2021

Ddl Zan, no femministe e Arcilesbica “Critica utero in affitto considerata omofobia”, Il Sussidiario.net, Niccolò Magnani, 4 maggio 2021

Il Ddl Zan e la lotta contro l’omotransfobia, Openpolis, 4 maggio 2021

Omofobia. Ddl Zan: cosa prevede e le critiche: identità di genere e libertà di opinione, Avvenire, Marcello Palmieri, 3 maggio 2021

Ddl Zan, qualcosa non va: per me è in gioco la libertà di opinione, Marco Politi, Il Fatto quotidiano, 19 aprile 2021

Gli effetti collaterali della legge Zan, Internazionale, Ida Dominijanni, 3 agosto 2020

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